Comunicazioni

06/06/2017
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Iscrizione del datore di lavoro a un Ente bilaterale

L’iscrizione del datore di lavoro a un Ente bilaterale ed il pagamento della relativa contribuzione sono obbligatorie solo se l’azienda è associata a una delle organizzazioni che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Tuttavia, se il contratto collettivo prevede, nella parte economico-normativa, tutele aggiuntive per dipendenti, l’iscrizione all’ente rappresenta una delle modalità per adempiere all’obbligo gravante sul datore.

Se il contratto collettivo nazionale prevede per i lavoratori benefici aggiuntivi di carattere economico/assistenziale, il datore di lavoro ha tre opzioni:
  1. corrispondere ai dipendenti un elemento ulteriore della retribuzione, equivalente ai benefici spettanti;
  2. corrispondere direttamente dei benefici equivalenti a quelli spettanti;
  3. aderire all’Ente bilaterale e pagare la relativa contribuzione.
Ad esempio, nel CCNL Commercio, se il datore non aderisce ad alcun Ente bilaterale è tenuto a versare il cosiddetto e.d.r. (elemento distinto della retribuzione), da calcolare su paga base e contingenza per 14 mensilità, ovvero a garantire ai lavoratori (in altro modo) i benefici di carattere economico e assistenziale che loro spetterebbero con l’adesione all’ente.

Riferimenti: nota Ministero Lavoro n.80/2010 e circolare Ministero del Lavoro n.43/2010.
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