Comunicazioni

22/07/2016
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Accordo Stato Regioni - 7 luglio 2016

Il 7 luglio 2016 è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni un nuovo regolamento in merito alla formazione della figura dell’RSPP/ASPP, in tale regolamento vengono rivisti anche altri aspetti riguardanti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Con la presente ConfCoinar, Ebilter ed Opne intendono entrare nel merito di alcuni aspetti relativi alle dinamiche formative nonché ai rapporti tra i succitati soggetti e i CFC/CFE ad essi associati.


In premessa ricordiamo che:
  • Conf-Coinar è accreditata in Regione Piemonte per corsi RSPP/DLSPP/ASR attrezzature
  • Conf-Coinar è registrata in Regione Veneto per corsi RSPP/DLSPP/ASR attrezzature
  • Conf-Coinar è accreditata in Regione Sicilia per corsi RSPP/DLSPP/Lavoratori/Dirigenti/Preposti rischio basso
  • Ebilter è Ente Bilaterale costituito tra Conf-Coinar e Sia-Confsal
  • Opne è Organismo Paritetico costituito tra Conf-Coinar e Sia-Confsal
  • Conf-Coinar è comparativamente rappresentativa perché soddisfa i criteri del punto 2 lettera l, ASR 7 luglio 2016
  • Sia-Confsal è comparativamente rappresentativa perché soddisfa i criteri del punto 2 lettera l, ASR 7 luglio 2016
  • Conf-Coinar opera attraverso strutture di diretta emanazione, definite tali per mezzo del contratto di associazione in partecipazione esistente tra esse e Conf-Coinar, cosi come previsto dall’Interpello del Ministero del Lavoro n. 14/2014
  • Ebilter opera attraverso strutture di diretta emanazione, definite tali per mezzo del contratto di associazione in partecipazione esistente tra esse e Ebilter, cosi come previsto dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 14/2014
  • Opne a breve formulerà con i CFE un contratto di associazione in partecipazione, replicando di fatto quello esistente con Ebilter.
In merito ai soggetti formatori, nel nuovo Accordo Stato Regioni:
presumiamo che le nuove metodologie operative espresse valgano solo per i corsi RSPP/ASPP, non abrogando tale nuovo Accordo quelli precedenti riguardanti la regolamentazione dei corsi di formazione destinati a Lavoratori, Dirigenti, Preposti, RLS e Datori di Lavoro.
Quindi solamente per i corsi RSPP/ASPP le strutture di diretta emanazione delle associazioni datoriali e organismi paritetici devono essere accreditate.
Sempre nel nuovo Accordo Stato Regioni ASR non viene ridefinita la diretta emanazione, quindi presumiamo valido l’Interpello del Ministero del Lavoro n. 14/2014, tutto ciò ad eccezione della sola Regione Piemonte.

Nota: la Regione Piemonte ridefinisce, mediante il documento “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. edizione maggio 2016, le metodologie operative, ponendosi in contrasto con l’ ASR del 7 luglio 2016, definendo che le strutture di diretta emanazione delle associazioni datoriali e organismi paritetici devono essere registrate (non accreditate) in Regione Piemonte. Questo lo scrive per tutti i corsi e non solo per quelli RSPP. Per tale motivo procederemo a breve, previo consenso dei CFC/CFE Piemontesi, solamente per i CFC/CFE presenti in Regione Piemonte, a inoltrare l’istanza di registrazione degli stessi negli elenchi regionali. Sempre per quanto prescritto dalla Regione Piemonte chiediamo ai CFC di essere più rigorosi nella richiesta di validazione dei corsi affinché Conf-Coinar possa per tempo effettuare le debite comunicazioni in Regione, a tal riguardo la Regione ribadisce che imposterà un sistema di ammonizioni che potrà portare alla sospensione dell’accreditamento ove tali comunicazioni saranno mal realizzate o bypassate, sistema che non vogliamo possa avere ripercussioni su Conf-Coinar.

In merito ai corsi accreditabili, nel nuovo Accordo Stato Regioni:
  • i corsi RSPP possono essere svolti, ad un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, solo direttamente da Conf-Coinar o da strutture di diretta emanazione di Conf-Coinar a livello nazionale solo se accreditate, ad eccezione della Regione Piemonte, ove fino a nuovo recepimento regionale devono essere svolti, da subito, dalle strutture di diretta emanazione ove registrate
  • tutti gli altri corsi possono essere svolti attraverso strutture di diretta emanazione anche non accreditate, ad eccezione della Regione Piemonte, ove fino a nuovo recepimento regionale potrebbero devono essere svolti, da subito, dalle strutture di diretta emanazione ove registrate
  • come già precedentemente detto procederemo a comunicare con urgenza alla Regione Piemonte le strutture di diretta emanazione per opportuna registrazione negli elenchi regionali
  • procederemo poi ad estendere l’accreditamento ai corsi speciali in Regione Piemonte
  • tutta la produzione FAD sicurezza sul lavoro sarà accreditata direttamente Conf-Coinar e Opne (Ebilter)
In merito alla Formazione A Distanza FAD, nel nuovo Accordo Stato Regioni:
  • sugli attestati posizioneremo il logo Opne in primo piano rispetto ad Ebilter, lasciando comunque entrambi i marchi
  • provvederemo ad aggiornare le metodologie e-learning con le disposizioni previste dall’allegato II (soppressione esame in presenza, soppressione corsi RLS, possibilità di erogare la parte specifica del basso rischio lavoratori).
In merito alla collaborazione con gli OP, nel nuovo Accordo Stato Regioni:
  • l’ASR 7 luglio 2016 torna, cambiando ancora le modalità attuative, all’obbligo di richiesta di collaborazione con gli Organismi Paritetici, della cui risposta, ove prevista, il Datore di Lavoro deve tenere conto
  • la nota Ministeriale del 22/5/2015 tuttavia precisa che il Datore di Lavoro che non ha richiesto tale collaborazione agli Organismi Paritetici non può essere sanzionato.
In merito agli RLST, nel nuovo Accordo Stato Regioni:
  • ad oggi un RLST, formato e attivo in seno ad Ebilter/Opne, è a tutti gli effetti operante secondo i termini di legge, poiché Ebilter e Opne sono Enti effettivamente costituiti tra soggetti soddisfacenti i criteri del punto 2 lettera l, ASR 7 luglio 2016

Giova ricordare che l’Accordo Stato Regioni in questione è stato approvato in data 7 luglio 2016, ma alla data odierna non è ancora stato pubblicato, tale Accordo entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Per i corsi RSPP/ASPP sussiste un periodo transitorio della durata di 12 mesi dalla pubblicazione. L’ASR del 7 luglio 2016 riporta delle tabelle di sintesi nelle quali corso per corso sono indicati: durata, requisiti docenti, modalità di somministrazione e di verifica, numero max partecipanti, necessità aggiornamento.

Lascia perplessi in tale sintesi l’assenza degli aggiornamenti per i corsi antincendio: in contrasto con il D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 9 e la Circolare VVF del 23/02/2011 nonché in contrasto soprattutto con un buon senso che vede indispensabile aggiornare degli addetti così operativi e determinati; su questo e su altri temi introdotti dall’Accordo in questione stiamo facendo degli approfondimenti interagendo con significative figure istituzionali al fine di interpretare ed applicare nel modo più consono e coerente i nuovi normati.

Siamo come sempre a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Confermiamo che a questa comunicazione ne faranno seguito altre così da tenervi costantemente aggiornati su quanto sopra esposto e su probabili progress della norma di argomento (interpelli, circolari interpretative, pareri formali, indicazioni rilevanti, ecc.).

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